Avviata così la regolare procedura, il Vescovo chiese al Cancelliere della Curia di acquisire il parere del parroco di S. Felice, che due giorni dopo si espresse favorevolmente, dettando tuttavia alcune condizioni: ovvero di dover versare annualmente un elemosina di sei ducati, prestare obbedienza al parroco pro tempore, che sarebbe dovuto comunque sempre essere guida spirituale della confraternita presiedendone le Messe; ai confratelli non sarebbe stato mai possibile vantare diritti di patronato sull’immobile della Parrocchia e tanto meno ivi congregarsi senza il consenso del parroco.
La sede venne stabilita nella chiesa di S. Felice, dove rimase fino al 1878, quando per inagibilità della stessa si trasferì in quella dello Spirito Santo.
L’atto di erezione stabilì che l’abito fosse costituito da un «sacco albo, et signo rubeo» da indossare in occasione di processioni e di funerali quando i confratelli avrebbero dovuto inalberare un crocifisso con un panno sul retro.
Nel 1765 i confratelli presentarono istanza al Re di Napoli affinché l’erezione canonica della Confraternita fosse riconosciuta agli effetti civili e Ferdinando IV il 30 aprile 1765 le concesse Regio Assenso.L’atto di erezione stabilì che l’abito fosse costituito da un «sacco albo, et signo rubeo» da indossare in occasione di processioni e di funerali quando i confratelli avrebbero dovuto inalberare un crocifisso con un panno sul retro.
Esso costituisce un tutt’uno con lo Statuto ovvero con le Regole - così come sono definite nel documento - che rappresentano l’elemento cardine della Confraternita sia per la sua vita interna, sia per i suoi rapporti con l’esterno. Attraverso quelle regole infatti i confratelli si davano una loro organizzazione. Si tratta delle prime regole che la confraternita si diede dopo la sua fondazione.
La revisione del Concordato del 1984 poi ha previsto l’iscrizione di questi enti nel Registro delle persone giuridiche presso i Tribunali prima, oggi presso le Prefetture.
La Confraternita della SS. Trinità ha conseguito la Personalità giuridica civile nell’ordinamento dello Stato Italiano come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con R.D. del 8 marzo 1937, registrato alla Corte dei Conti il 30 aprile 1937, successivamente è stata iscritta nel registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Bari il 25 giugno 1987 al numero 245; e perciò si qualifica come Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto (art. 4, legge n. 222 del 20 maggio 1985) avente fini di religione e di culto senza scopi di lucro.
Nota: Nella processione dei Misteri i confratelli della Confraternita della SS. Trinità portano le statue di Cristo alla colonna e di Cristo caduto sotto la croce.
- Testo tratto da "La Confraternita della SS. Trinità di Giovinazzo", Diego de Ceglia, Molfetta, 2007.
- Foto a cura del dott. Francesco Stanzione (nella prima foto il Priore Diego de Ceglia - 2010).
- Foto a cura del dott. Francesco Stanzione (nella prima foto il Priore Diego de Ceglia - 2010).